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La Casa Cointestata: Quando un Immobile è in comunione con altri proprietari

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Che Cos’è una Comunione Immobiliare:

Capita molto spesso che una casa sia stata donata, ereditata o acquistata da più persone, in questo caso si dice che esiste una comunione tra i diversi proprietari, ciascun comproprietario avrà diritto ad una quota ideale non precisamente individuabile della casa. [/vc_column_text][vc_column_text]

La Comunione Immobiliare è quando la proprietà o altro diritto reale su immobile appartengono congiuntamente a più soggetti.

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Quanti tipi di Comunione Immobiliare esistono:

Esistono tre tipi di Comunione Immobiliare:

  • Comunione Volontaria: quando nasce da un accordo tra i partecipanti che decidono di acquistare insieme un immobile.
  • Comunione Incidentale: quando la comunione immobiliare nasce da un evento come la successione ereditaria.
  • Comunione Forzosa: quando la comproprietà nasce per intervento della legge, di una sentenza del tribunale.

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La Conservazione della Casa in Comune

Ogni comproprietario è tenuto per legge a sostenere e contribuire per quota parte alle spese necessarie a conservare e necessarie al godimento della casa di proprietà comune.[/vc_column_text][vc_column_text]

La Casa in comune tra moglie e marito

La Comunione Immobiliare più conosciuta è quella che si realizza per un effetto legale tra moglie e marito, quando i coniugi non hanno scelto il regime della Divisione dei Beni.[/vc_column_text][vc_column_text]

Come affittare la Casa in Comproprietà

La stipula di un contratto di affitto rientra tra le attività di ordinaria amministrazione e per questo motivo uno qualsiasi dei Comproprietari può sottoscriverlo senza chiedere prima l’autorizzazione degli altri comproprietari, quindi ad esempio un’abitazione di proprietà congiunta tra moglie e marito può essere locata con la sola firma di uno solo dei coniugi. Il Contratto di affitto è valido anche se è stato firmato da uno solo dei comproprietari.[/vc_column_text][vc_column_text]

Il Dissenso dei Comproprietari all’Affitto

Se il contratto di locazione è stato sottoscritto da uno dei comproprietari gli altri potranno accettarlo o dissentire, ma l’eventuale opposizione non rende inefficace il contratto di locazione che potrà continuare fino alla sua naturale scadenza senza possibilità di subire lo sfratto. I Comproprietari che non sono stati consultati al momento della stipula del contratto e che non l’hanno sottoscritto potranno chiedere il risarcimento del danno, se adeguatamente dimostrato, nelle modalità di legge previste.[/vc_column_text][vc_column_text]

Chi può incassare il canone di Locazione della Casa Cointestata

L’intero importo della rata mensile di affitto può essere pagata ad un solo comproprietario, a meno che nel contratto di locazione non sia stato stabilito diversamente, l’inquilino pagando la somma dovuta ad un comproprietario è liberato dal relativo debito.

Chi riscuote il canone invece avrà l’obbligo di doverla condividere con gli altri proprietari.

Infatti ciascun proprietario dell’immobile locato ha diritto a richiedere la propria quota di affitto anche se non è presente nel contratto di locazione. 

Se colui che percepisce l’affitto non ha condiviso con gli altri comproprietari la somma, nessuno di questi può reclamarla all’inquilino ma dovrà esigerla dal Comproprietario che l’ha incassata.[/vc_column_text][vc_column_text]

Chi paga le tasse sull’affitto in comproprietà

Ogni comproprietario deve dichiarare il reddito percepito dalla locazione della casa in comproprietà per le somme di sua competenza, anche quando il contratto di locazione è stato stipulato da un solo comproprietario. Anche chi non percepisce un reddito dalla locazione dell’immobile in comproprietà deve dichiarare all’Agenzia delle Entrate la quota di reddito spettante.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Come Vendere una Casa in Comproprietà:

Per Vendere la Casa in Comunione bisogna trovare un accordo tra tutti i comproprietari e quando sono molte le persone a decidere è sempre molto complesso, vendere il bene a terzi o cederlo ad uno dei componenti della famiglia è spesso difficilissimo.

L’immobile che dovrebbe rappresentare una ricchezza diventa ben presto un peso inutile che non produce reddito ma anzi è un costo ulteriore da sopportare in termini di tassazione e manutenzione.

Nonostante questa situazione sia notevolmente complessa per tutte le implicazioni sentimentali e psicologiche che il bene ereditato porta con se, ci sono delle procedure che possono essere attuate per alienare o donare la propria quota di proprietà oppure procedere giudizialmente ad una divisione o se questa non fosse fattibile alla vendita all’asta del Bene.[/vc_column_text][vc_column_text]

Vendere la Propria Quota a Terzi:

Il comproprietario può vendere la propria quota di proprietà a terzi, questa possibilità è data subordinatamente alla comunicazione agli altri comproprietari della proposta di acquisto ricevuta e del prezzo proposto, questi entro due mesi dalla comunicazione hanno un diritto di prelazione sul bene, cioè hanno il diritto di acquistare la quota del loro comproprietario prima del terzo estraneo alla comunione pagando lo stesso prezzo offerto.[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]

Lo Scioglimento della Comunione:

Se non si trova l’accordo tra i comproprietari su cosa fare della casa in comunione, ciascun comproprietario può, in qualsiasi momento, rivolgersi al Tribunale per ottenere lo scioglimento della comunione e la divisione del bene eredito.

Prima di avviare una causa relativa ad una divisione è necessario dar corso a un procedimento di mediazione, con l’assistenza di un avvocato.

Il Giudice dopo l’esito negativo del tentativo di conciliazione potrà disporre lo scioglimento della comunione o in caso di impossibilità della comoda divisione del bene potrà procedere con la messa in vendita della casa all’asta.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

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